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Il Blog di un cittadino-cronista della Politica, dello Spettacolo e degli Artisti. Autore Musicale e Televisivo, conduttore di rubriche e programmi Tv

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Ecco il progetto di riforma dell'ordine dei...

Ecco il progetto di riforma dell'ordine dei...

Ecco il progetto di riforma dell'ordine dei Giornalisti datato 1992 e ancora in attesa di essere discusso. Lo giriamo al Presidente
Enzo Iacopino in attesa di risposta.
L'Associazione Nazionale Giovani Giornalisti riunisce i giornalisti pubblicisti, professionisti, praticanti e iscritti nell'elenco speciale dell'Ordine, di età non superiore ai 45 anni, oppure i giornalisti che siano iscritti all'Albo da meno di 10 anni. Emanazione dell'Associazione è il Gruppo Stampa Giovane (G.S.G.) al quale possono iscriversi tutti quei giovani al di sotto di 35 anni che esercitano di fatto la professione ma non sono stati ancora riconosciuti dall'Ordine.

Tra gli scopi fondamentali dell'A.N.G.GI. vi è quello di tutelare il lavoro e la professionalità dei giovani giornalisti e di catalizzare l'attenzione del mondo della comunicazione sulle giovani leve, da sempre nuclei attivi e consistenti per la crescita ed il rinnovamento della società.
IL PROGETTO
L'A.N.G.GI. ritiene che, per risolvere i gravi problemi che riguardano la categoria, si debba partire da una profonda riforma della legge del 3 febbraio 1963 n.69 istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti e da un mutato assetto sindacale che preveda anche la tutela dei giovani giornalisti "precari" e di quelli di fatto. Occorre ridisegnare la figura del giornalista e darne una nuova definizione più attinente alla realtà. Occorrerà definire più chiaramente anche quelle nuove figure professionali con particolare riguardo ai fotocineteleoperatori, agli addetti stampa (Uffici Stampa) e ai grafici che pure svolgono a pieno diritto un'attività giornalistica.

Alle strumentali forze disgregatrici che vorrebbero l'abolizione dell'Ordine professionale, dietro le quali si celano spietate logiche di mercato, bisogna rispondere con azioni decise di una categoria unita e forte. Mentre altre categorie professionali rafforzano o istituiscono gli enti ordinistici con relativi albi e mentre la stessa Comunità Europea auspica un Ordine professionale unico che regoli la categoria giornalistica, in Italia l'Ordine dei Giornalisti è sottoposto ad attacchi senza precedenti. Purtroppo finora, a causa della stessa legge istitutiva, sia la nostra categoria, nata per la volontà della legge già divisa al suo interno, sia lo stesso sindacato modellatosi pedissequamente alla legge ordinistica, non sempre hanno saputo operare quella solidarietà e quella tutela necessarie, anticipando i tempi attuali che impongono con urgenza la riforma delle norme che regolano l'accesso e la permanenza nell'Ordine.

Siamo convinti però che solo l'Ordine professionale, quale espressione massima di controllo deontologico e di autogoverno della categoria può assicurare l'indipendenza dell'operatore della comunicazione il quale sta assumendo sempre più la valenza di operatore sociale del quale l'opinione pubblica si deve poter fidare. Solo un ente pubblico super partes, espressione democratica e rappresentativa di tutta la categoria, può essere, come ha affermato la stessa Corte Costituzionale, " l'unica forma di controllo pubblico compatibile con la libertà di stampa costituzionalmente protetta ".

Urge però ridare compattezza alla categoria, dissolvendo le legittime accuse di un corporativismo accentuato che una legge complicata e inadeguata ed una giurisprudenza ordinistica non sempre omogenea, hanno generato in questi ultimi anni. Devono essere chiari ed accessibili i mezzi di accesso e permanenza nell'Ordine professionale. Solo un più stretto controllo e un coordinamento tra Ordine nazionale e Ordini regionali potrà garantire unitarietà di applicazione e di interpretazione delle norme giuridiche.

Al centro della nuova legge, che dovrebbe presentarsi duttile ai cambiamenti futuri, c'è in primis l'abolizione della distinzione tra professionisti e pubblicisti, finora causa ingiusta di due pesi e due misure. Se differenze possono esserci tra chi svolge la professione in modo esclusivo, magari con rapporto di lavoro dipendente, e giornalisti a tempo parziale, nessuna differenza, e su questo l'Ordine deve vigilare, deve esserci nelle possibilità di accesso e nella formazione dei giornalisti che sono fra loro tutti uguali. A tal proposito sarà importante ribadire la figura del giornalista non solo come lavoratore dipendente ma anche come libero professionista. Secondo l'A.N.G.GI. le recenti proposte di suddividere ancora una volta i giornalisti in "giornalisti a tempo pieno" e "giornalisti a tempo parziale", dividerà ancora una volta la categoria. E' evidente che differenze ci saranno fra lavoratori contrattualizzati, giornalisti part-time e liberi professionisti e saranno soprattutto di carattere previdenziale e sindacale ma nessuno schema precostituito dovrà impedire al giornalista di passare da uno status lavorativo ad un altro.

Solo creando strumenti legali che possano imporre il tariffario indicato dall'Ordine Nazionale, si potrà inoltre dare risposta concreta per quelle prestazioni professionali che non trovano regolamentazione nel Contratto collettivo e che riguardano soprattutto i "freelance". Il compenso di queste retribuzioni non deve più essere determinato ad arbitrio delle aziende editoriali. La questione della "locatio operis", cioè della prestazione svincolata dall'obbligo di continuità e dal vincolo di dipendenza, assume rilevanza se si pensa che il numero di giornalisti pubblicisti e professionisti non contrattualizzati è altissimo, specialmente tra i giovani i quali nel contesto editoriale non devono essere meno importanti dei giornalisti "subordinati".

Spetta perciò all'Ordine, oltre che al sindacato, tutelare il decoro e l'indipendenza della professione anche sotto l'aspetto economico che influisce profondamente sulla qualità dell'esercizio professionale. Tutela peraltro già sancita per tutti i lavoratori dall'art.2233 del Codice Civile stabilendo che la misura del compenso per la prestazione deve essere adeguata non solo all'importanza dell'opera, ma anche al decoro della professione.

All'Ordine dei Giornalisti appartengono pertanto i giornalisti che esercitano la professione in modo esclusivo o continuativo. Importante ai fini di meglio delineare diritti e doveri dei giornalisti sarà il recepimento dei concetti espressi nella nuova Carta dei doveri integrato dalle disposizioni dell'art.2 della legge. Risalto va anche dato all'Ordine quale suprema e severa magistratura deontologica che, nel giudicare sulle storture e lesioni del diritto ad essere informati in modo veritiero, potrà essere integrata da rappresentanze delle forze sociali e professionali, ma dovrà essere pur sempre svincolata da altri organismi eteronomi all'Ordine che potrebbero risultare limitanti ai fini della libertà di stampa.

Per quanto riguarda la rappresentanza dei Consigli regionali e specialmente di quelli molto numerosi si dovrebbe prevedere un aumento proporzionale dei consiglieri. La carica di consigliere, di rappresentante dell'Inpgi e della Casagit dovrà essere incompatibile con quella di rappresentante del sindacato. I direttori responsabili di una testata non potranno più essere editori o proprietari della stessa. Ai fini dell'iscrizione sarà rilevante il domicilio e non la residenza.


REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Potrà accedere alla professione chi sarà in possesso della laurea o del diploma della scuola media superiore. Per tutti comunque ci sarà l'obbligo di frequentare una scuola biennale di giornalismo di livello universitario presso strutture riconosciute. Il riconoscimento di tali istituti verrà predisposto periodicamente da una Commisione composta da Ordine, Ministero dell'Università, sentito il parere della Fnsi, Fieg e delle altre organizzazioni di imprenditori editoriali. Tale scuola potrà essere equiparata al biennio del corso di laurea in giornalismo ed equipollente al curriculum di altre facoltà similari.

Potrà accedere alle scuole chi sarà in possesso almeno del diploma di scuola media superiore senza alcun bisogno della prova di preselezione. Superati gli esami previsti, lo studente acquisirà un diploma di qualifica. Poiché nella professione giornalistica la teoria non può essere disgiunta dalla pratica e viceversa, dopo o parallelamente alla scuola, gli aspiranti dovranno svolgere almeno 15 mesi di esercizio continuativo ed esclusivo della pratica o 24 mesi se trattasi di pratica "part-time". Al termine del praticantato, per la cui validità sarà necessaria la prova di una avvenuta retribuzione, si potrà accedere all'esame di idoneità professionale superato il quale si acquisirà la qualifica di giornalista.

Coloro che saranno in possesso della laurea in giornalismo saranno tenuti alla sola pratica (15-24 mesi a seconda della modalità). Si tratterà quindi di accertare la professionalità attraverso criteri meramente qualitativi e non quantitativo-retributivi come, ad esempio, accade oggi con i pubblicisti. Compito dell'Ordine sarà quello di vigilare sulla formazione e valutare la preparazione finale.


LE TESTATE ABILITATE AL PRATICANTATO

Spetterà ad una Commissione composta da Garante per l'editoria e dalle rappresentanze di Ordine, sindacato dei giornalisti e federazione degli editori redigere, secondo norme stabilite con atti legislativi, l'elenco delle testate giornalistiche abilitanti al praticantato. Tali testate dovranno avere caratteristiche certamente diverse da quelle ancora oggi previste dall'art.34 della legge 3/2/1963 n.69 che risulta ampiamente superata.

Tutte le testate giornalistiche regolarmente registrate potranno chiedere il riconoscimento, spetterà poi alla Commissione citata approvare o meno la domanda in base alle linee direttive della legge e dei regolamenti applicativi. Sarà ammessa la possibilità di ricorso da parte delle imprese editrici. Il numero di 4 o 6 redattori ordinari presenti in redazione e la diffusione nazionale non sono più garanzia esclusiva di serietà e di validità della testata, così come la giurisprudenza dell'Ordine, quella della Magistratura ordinaria e della Corte Costituzionale hanno sottolineato ampiamente in questi anni.

Occorre intanto stabilire cosa si intende per redattore ordinario. Noi crediamo che nel futuro assetto ordinistico dove non esisterà più la differenza tra giornalisti di serie "A" e giornalisti di serie "B", si potrà identificare per redattore ordinario chi presta la suo opera presso una testata regolarmente iscritta al Tribunale; si tratterà di un giornalista che sarà legato alla struttura almeno da un rapporto di "prestazione d'opera coordinata e continuativa", cioè di "parasubordinazione" (cfr. sent. Corte di Appello di Perugia 03/10/1991).

Premesso che il praticantato non è un apprendistato e poiché non si impone al datore di lavoro di "impartire al praticante un vero e proprio insegnamento della professione in forma didattica" (cfr. corte di Cassazione sez. del Lavoro sent. n.745 del 08/02/1982), insegnamento che nel nuovo assetto dovrà venire dalla scuola, il praticantato si identifica solo come una guida correttiva, orientativa ed integrativa tecnico-pratica per la migliore formazione professionale. Non è perciò necessario che il "maestro" sia legato alla struttura redazionale da un rapporto di subordinazione, ma basta un "collegamento operativo intenso e abituale" e in posizione di "connessione funzionale" con l'organizzazione editoriale (Cass.n.5805/85 e numerose altre). Anche uno o due giornalisti che lavorano in una struttura avviata saranno sufficienti a creare un certo numero di praticanti. Non sono rilevanti ai fini di una valida pratica giornalistica i rapporti economici che legano i giornalisti della redazione o il praticante con l'editore.

Più rilevante è, come si è detto, il rapporto di "vicinanza" che c'è tra giornalista e praticante. Ancor più importanti per valutare la possibilità del praticantato sono da considerarsi la presenza oggettiva di strumentazione tecnica, sinergie, collegamenti con agenzie e redazioni distaccate, collaborazioni esterne, servizi telematici, effettivo lavoro di equipe. Grazie a queste innovazioni tecnologiche è possibile oggi realizzare periodici di un elevato livello qualitativo con un numero di redattori e di collaboratori inferiore a sei. Sarà più importante valutare la effettiva possibilità che il praticante avrà di accedere a tutti o ad alcuni di questi servizi, che lo stesso praticante avrà comunque conosciuto, se pur sommariamente, durante la scuola.

Bisognerà valutare anche la serietà dell'impresa giornalistica che dovrà essere operante da almeno un anno, nonchè l'apprezzamento del prodotto giornalistico. Pure il dato relativo alla diffusione nazionale non è più indicativo, ma andrà rivisto alla luce della qualità generale del prodotto finito. Anche una diffusione regionale, provinciale o metropolitana di livello potrebbero essere sufficienti.

Se si raffronta la posizione odierna del praticante giornalista con quella di qualunque praticante di tutte le altre professioni liberali, per i quali non viene prescritto un requisito minimo numerico relativo alla struttura ove la pratica viene svolta, in mancanza di una razionale giustificazione attinente al requisito numerico previsto, l'art.34 della legge n.69/63 si risolve in una limitazione quantitativa dell'accesso alla professione in violazione palese degli artt. 4 e 21 della Costituzione. (cfr. criteri interpretativi dell'art. 34 legge 69/63 espressi recentemente dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti).

A parte il limitato esperimento delle scuole di giornalismo il criterio quantitativo-retributivo e non qualitativo che di fatto è finora scaturito dall'applicazione della legge, ha lasciato, in sostanza, alla categoria degli editori la facoltà di regolare l'accesso alla professione giornalistica con grave rischio di dipendenza del giornalista da questa o da quella lobby economico-politica. Tutto ciò ha finito anche per favorire lo sfruttamento ed il lavoro nero dei giornalisti.

Altro importante fattore che la riforma dell'Ordine dovrà tener presente sarà quello occupazionale, soprattutto per dare risposte concrete alla grave crisi lavorativa che ha colpito la categoria. D'ora in avanti, salvo il diritto fondamentale garantito dall'art.21 Cost., qualsiasi attività di carattere giornalistico, nonché la responsabilità di servizi che hanno a che fare con il mondo dell'informazione in senso lato, svolti con regolarità e regolarmente retribuiti, dovranno essere affidati per legge a giornalisti iscritti all'Ordine ai quali dovrà essere applicato il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico o il tariffario.

L'Associazione Nazionale Giovani Giornalisti per reagire concretamente all'emergenza lavoro che investe il settore, chiede di far luce al più presto sulle doppie occupazioni e su tutti quegli incarichi illegali e incompatibili con il CNLG, che di fatto sottraggono preziosi posti di lavoro. Sarà anche questa una ulteriore garanzia di indipendenza e di trasparenza dell'informazione. Solo allontanando commistioni reali e possibili di qualsiasi genere tra giornalisti e potere economico-politico, si potrà recuperare l'immagine del giornalista quale autentico operatore sociale al quale potere affidarsi per una migliore comprensione di quanto ci circonda.



NORME TRANSITORIE

Alla luce della nuova riforma si renderà necessario:

a)rilasciare la dichiarazione sostitutiva ai praticanti di fatto che si trovano nelle condizioni previste dalla nuova legge;

b)ammettere tutti i giornalisti pubblicisti a sostenere l'esame di idoneità professionale.

Sia nel primo che nel secondo caso occorrerà essere in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, oppure sostenere l'esame di cultura generale di cui all'art.33 della legge 69/63 secondo le modalità degli artt.37-40 del regolamento di attuazione (D.P.R. 04/02/1965 n.115; D.P.R. 03/05/1972 n.212).


CONCLUSIONI



Allo stato attuale è necessario che l'Ordine dei Giornalisti, di concerto con le associazioni di categoria interessate e con le istituzioni universitarie, accelleri il processo di rinnovamento rendendosi capace di presentare quanto prima un progetto completo di riforma della legge 3 febbraio 1963 n.69.

L'Associazione Nazionale Giovani Giornalisti, raccogliendo l'invito del Segretario dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, a contribuire al dibattito di riforma,


CHIEDE


a)di esaminare le citate linee programmatiche per un progetto di riforma dell'Ordine dei Giornalisti;

b)di incontrare quanto prima il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine per definire le possibili linee comuni di intervento.

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